COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. MARITTIMA – A.S.C. GIGI MERONI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. MARITTIMA - A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO del 28 Febbraio 2010. (Reclamo della
A.S.D. MARITTIMA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per il risultato della gara e dei calciatori MARTELLA Salvatore e RIZZO Alessandro di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 4 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, il quale con dovizia di particolari ha indicato le ragioni
per le quali la gara non poteva essere regolarmente proseguita, anche per sollecitazione della forza
pubblica;
- rilevato pertanto che va condivisa la sanzione della perdita della gara comminata dal primo giudice;
- considerato che il comportamento dei calciatori MARTELLA Salvatore e RIZZO Alessandro, autori di
reciproci atti di violenza nei confronti dei propri avversari, può essere adeguatamente punito con la
squalifica per quattro giornate
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta ai calciatori MARTELLA Salvatore e RIZZO
Alessandro, confermandosi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.