COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VILLANOVATULO (Campionato di Prom
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. VILLANOVATULO (Campionato di Promozione)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 18 marzo 2010.
Gara Villanovatulo / Villacidro del 14.03.2010.
Con tempestivo reclamo la società ASD Villanovatulo ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale la Società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 800,00 oltre diffida perché nel corso di tutta la gara propri sostenitori tenevano condotta gravemente ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro e di entrambi gli assistenti, uno dei quali veniva anche fatto oggetto di sputi che lo raggiungevano ad una gamba.
La reclamante asserisce che l’episodio debba essere ricondotto al fatto isolato di alcuni tifosi immediatamente individuati e allontanati e, in definitiva, chiede la riduzione dell’entità della sanzione.
La Commissione letti gli atti ed esaminato il referto di gara, delibera quanto segue.
Nel reclamo la Società Villanovatulo non introduce alcun elemento che possa dubitare degli accadimenti descritti dal direttore di gara nel proprio referto: lo stesso è chiaro ed esaustivo e, pertanto, la sua credibilità non può essere in alcun modo messa in discussione.
Peraltro, considerata la sanzione inflitta eccessiva in relazione all’effettivo accadimento dei fatti, che non sono sfociati in atteggiamenti di particolare violenza, la Commissione decide di accogliere il reclamo escludendo il provvedimento di diffida.
Per tutti questi motivi, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, revoca la sanzione della diffida confermando nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.