COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. Nissoria (CL) – a

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

U.S.D. Nissoria (CL) – avverso squalifica calciatore Millauro Carmelo per sei gare. Campionato Allievi Regionali Leonfortese – Agira Nissoria del 21/03/2010. Comunicato Ufficiale N. 394 SGS del 26/03/2010.

Procedimento 269/A

Sostiene la ricorrente che la sanzione inflitta al proprio tesserato Millauro Carmelo è senz’altro quanto meno esagerata in relazione al fatto contestato evidenziando inoltre che il citato calciatore, a fine gara, solo lanciava il pallone con entrambi le mani verso il Direttore di gara intendendo, come da prassi, consegnare il pallone all’Arbitro a gara terminata. Dunque non c’è stata alcuna intenzione di comportarsi irregolarmente ed antisportivamente nei confronti dell’Arbitro, motivo per cui la USD Nissoria richiede una congrua riduzione della sanzione indicata in epigrafe.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali, preliminarmente sottolinea che il referto dell’arbitro, per consolidata giurisprudenza, gode di fede privilegiata (art.35 comma 1.1 del C.G.S.). Non è contestabile dunque che il fatto denunciato sia accaduto e si sia consumato così come indicato nel referto di gara. Tuttavia quanto riferito dall’Arbitro non chiarisce con certezza l’esatta dinamica del gesto contestato né da indicazione alcuna sulle conseguenze che a tale gesto avrebbero fatto seguito. Ciò posto, il gesto rimane comunque deprecabile e meritevole di adeguata sanzione quale quella indicata in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di squalificare per quattro gare il calciatore Millauro Carmelo (U.S.D. Agira Nissoria ) e, per l’effetto, senza addebito di tassa non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it