COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 110 del 26/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA
CALCIO - VALFABBRICA DISPUTATA IL 21.02.2010 A PILA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.02.2010
PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER AMMENDA DI €. 450,00:
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LEOMBRUNI MICHELE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Si rileva preliminarmente che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi
dell’art. 45 comma 3 lettera a) del C.G.S., relativamente alla squalifica del calciatore Leombruni
Michele.
Quanto all’ammenda, la stessa appare congrua rispetto ai fatti descritti dal direttore di gara
in ordine al comportamento del pubblico, considerata in particolare la recidiva specifica plurima.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo relativo alla squalifica del calciatore Leombruni Michele e
conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.