F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it 12) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it

12) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. DILIBERTO PAOLO LA SOMMA DI € 15.094,00 OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO SODDISFO

(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 1 del 10.10.2009)

Il signor Paolo Diliberto, allenatore dilettante, si era rivolto al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti chiedendo che venisse accertato che la società A.C.D. Rivoli, militante nel Campionato di Serie D, gli era debitrice di quanto concordato nell’accordo economico pattuito all’atto della sua assunzione come allenatore responsabile della prima squadra, con gli interessi di mora e il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle sue mansioni. A sostegno della sua domanda il signor Diliberto esibiva copia del contratto concluso con l’A.C.D Rivoli, regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale, con il quale la società intimata, nell’assumerlo come tecnico per la Stagione Sportiva 2008/2009, si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 14.000,00 (da erogare in quattro rate, ciascuna di € 3.500,00 con scadenze nei mesi di settembre, dicembre 2008 e marzo, giugno 2009) oltre ad un rimborso spese da quantificare pari ad 1/5 del costo della benzina per i sei viaggi settimanali moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi dalla residenza al campo (50 chilometri andata e ritorno). Il signor Diliberto specificava di essere stato esonerato in data 19 novembre 2008 e di essere creditore dell’A.C.D. Rivoli del premio di tesseramento e del rimborso delle spese. L’A.C.D. Rivoli, invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale in data 16 aprile 2009 a inviare nel termine di otto giorni le proprie eventuali controdeduzioni, allegando alle stesse tutte le ricevute dei pagamenti effettuati in favore del tecnico (in originale), con la nota del 27 aprile 2009, faceva presente di avere avviato ricerche presso la propria banca della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme rivendicate dal signor Diliberto impegnandosi ad inviare tale documentazione. Il Collegio Arbitrale, con lodo pubblicato nel Com. Uff. n. 1 del 10 ottobre 2009, rilevato che, alla data della nuova riunione del collegio, l’A.C.D. Rivoli non aveva prodotto la documentazione preannunciata con la nota del 27 aprile 2009, decideva la vertenza in favore del signor Diliberto condannando la predetta società a versare all’allenatore la somma di € 14.000.00 a saldo del premio tesseramento, di € 564,00 come rimborso delle spese di viaggio e di € 230,00 per interessi equitativamente quantificati. Il lodo è stato impugnato per revocazione dall’A.C.D. Rivoli. La società ricorrente, in contrasto con quanto dedotto dal tecnico nell’atto introduttivo del giudizio arbitrale, afferma di avere erogato al signor Diliberto acconti per € 9.750,00, e ha allegato alle controdeduzioni copia fotostatica di 4 assegni per complessivi € 4.750,00 intestati all’allenatore. La ricorrente, che ha dichiarato di avere ricevuto dalla sua banca la documentazione depositata con il ricorso per revocazione solo dopo la pubblicazione della delibera arbitrale e che si è riservata di presentare copia di un altro assegno intestato al signor Diliberto per la somma di € 1.000,00, al momento non ancora ottenuta, ha chiesto la revocazione della delibera impugnata, richiamandosi all’art. 39 C.G.S., in modo da dover corrispondere al signor Diliberto soltanto quanto ancora dovuto dopo i pagamenti già effettuati. La III Sezione della Corte di Giustizia Federale, investita del ricorso in revocazione, con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. del 10 dicembre 2009, n. 94/CGF, ne ha rimesso l’esame alle Sezioni Unite. Nell’ordinanza la Sezione prospetta la possibilità che, per porre rimedio agli effetti determinati dalla decisione arbitrale, possano essere rivisti, a seguito di un approfondimento interpretativo, i principi affermati dalla costante giurisprudenza federale secondo i quali avverso le decisioni del Collegio Arbitrale non è ammesso il ricorso per revocazione (Cfr. da ultima ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S. del Taranto Calcio avverso decisione del Collegio Arbitrale seguito vertenza con il calciatore Giovanni Pompei – Comunicato Ufficiale n. 26/C del 19.12.2006). La Corte, a Sezioni Unite, non ritiene che tale costante indirizzo giurisprudenziale possa essere mutato alla luce dell’attuale sistema normativo federale. L’art. 39 C.G.S. disciplina la revocazione al comma 1 disponendo che “Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili. o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti…”. Per tale disposizione, sono dunque impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l’art. 34, comma 4, dello Statuto Federale, sono “la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale;i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali”. Il Collegio Arbitrale non è tra gli organi di giustizia specificamente indicati dalla norma ora riportata. Non può neppure farsi rientrare tra “gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali”. Questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti. Nell’ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale. Neppure la revocabilità delle decisioni arbitrali può essere affermata in via d’interpretazione. Dal combinato disposto delle due norme in esame emerge che il ricorso per revocazione è stato disciplinato solo per le decisioni degli organi di giustizia ordinari dell’ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati e con propri corpi giudicanti nell’apparato federale e che costituiscono nel loro complesso il sistema stabile di giustizia della Federazione. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso. Il Collegio Arbitrale, infatti, è un organo collegiale che si costituisce di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli Accordi collettivi e varie norme regolamentari, che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società, danno a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati scegliendoli in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi di giustizia ordinari della Federazione, per un giudizio che si svolge anch’esso su un piano tipicamente privatistico. Nel caso in esame, il signor Diliberto, per ottenere il riconoscimento delle spettanze previste dall’accordo economico concluso con l’A.C.D. Rivoli che, a suo dire, non gli erano state corrisposte dalla società di appartenenza, si è avvalso della facoltà attribuitagli dall’art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che assegna agli allenatori dilettanti “la facoltà di adire il Collegio Arbitrale competente per il contenzioso concernente il premio di tesseramento annuale e il rimborso delle spese chilometriche”. Da quanto precede emerge che l’ordinamento federale, pur disponendo la composizione dell’organo collegiale e il suo funzionamento con un apposito regolamento, ricalca la disciplina dell’arbitrato dell’ordinamento statuale, nel quale i collegi arbitrali non sono annoverabili tra gli organi giudiziari. Anche nell’ordinamento statuale è previsto che i soggetti interessati possano rimettere le vertenze attinenti ai loro diritti disponibili, e quindi anche a quelle attinenti a rapporti contrattuali, a collegi arbitrali, in alternativa alle azioni esperibili davanti agli organi giudiziari ordinari. Ugualmente l’ordinamento statale regola con una propria normativa la composizione dei collegi arbitrali e il procedimento dei relativi giudizi (artt. 806-831 cod. proc. civ.). Va peraltro rilevato una differenza fondamentale tra i due sistemi normativi statale e federale. Ed invero, a differenza dell’ordinamento statale, che prevede per casi specifici la impugnabilità e la revocabilità dei lodi arbitrali (art.827 e ss. cod. proc. civ.), nell’ordinamento federale tali facoltà sono escluse. Il Collegio arbitrale, infatti, per l’art. 7 del regolamento del Collegio arbitrale “decide in unica istanza”, per cui non è prevista alcuna impugnazione ad altro organo delle decisioni arbitrali e, inoltre, non vi è alcuna norma che preveda il ricorso per revocazione contro le predette decisioni. In base alle considerazioni che precedono deve concludersi che il ricorso proposto dall’A.C.D. Rivoli, non essendo prevista la revocabilità del lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale, deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C.D. Rivoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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