F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANDRELLI CRISTIAN SEGUITO GARA PAVIA/PRO SESTO DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

L’A.C. Pavia, con fax del 16.12.2009 , ha preannunciato la volontà di presentare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al calciatore Mandrelli Cristian la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara in riferimento alla gara del 13.12.2009 Pavia/Pro Sesto. Il reclamo, diretto a ottenere un’equa diminuzione della sanzione inflitta al calciatore Mandrelli, risulta tempestivo e questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito appare parzialmente fondato. Infatti, la sanzione inflitta della squalifica di quattro giornate effettive di gara appare eccessiva se comparata con le sanzioni inflitte in circostanze analoghe. Per ragioni di giustizia distributiva, alla quale questa Corte di Giustizia Federale non può rimanere insensibile, appare equo, tenuto conto del comportamento del calciatore Mandrelli, ridurre la squalifica a 3 giornate effettive di gara. L’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso comporta, altresì, la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi, la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia s.r.l. di Pavia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mandrilli Cristian a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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