F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it 3) RICORSO DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010  www.figc.it

3) RICORSO DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/VARESE DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

Con ricorso in data 23.12.2009, la U.S. Cremonese S.p.A. impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.12.2009, con la quale veniva comminata nei confronti di essa società la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 a causa dei cori ingiuriosi intonati dai propri sostenitori durante la gara Cremonese/Varese, disputatasi il 13.12.2009. Lamentava la ricorrente la sproporzionata entità della misura sanzionatoria, richiamando anche decisioni assunte dal Giudice Sportivo in casi analoghi, e ne chiedeva la riduzione. Ritiene la Corte di Giustizia che effettivamente la misura della sanzione pecuniaria irrogata risulti eccessiva, anche considerata la brevità della durata della manifestazione verbale censurata, nonchè tenendo in considerazione il regime punitivo praticato in fattispecie similari dal Giudice Sportivo. Sanzione adeguata va ritenuta quella di € 5.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona riduce a € 5.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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