F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 26 Marzo 2010 www.figc.it 1)RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS CIBENO AVVERSO LA PUNI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 26 Marzo 2010 www.figc.it
1)RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS CIBENO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA:
PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6;
PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA;
AMMENDA DI EURO 300,00 QUALE PRIMA RINUNCIA
OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ KAOS FUTSAL L’IMPORTO DI EURO 250,00 A TITOLO DI INDENNIZZO PER LE SPESE SOSTENUTE DA QUEST’ULTIMA PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELL’INCONTRO, SEGUITO GARA (UNDER 21 NAZIONALI) KAOS FUTSAL/VIRTUS CIBENO DEL 31.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 474 del 24.2.2010)
Con riferimento alla gara di Calcio a Cinque Under 21 Nazionali Kaos/Virtus Cibeno programmata per il 31 gennaio 2010 e valevole per il Campionato Calcio a Cinque Under 21, Girone F, gara non disputatasi per mancata presentazione sul campo della squadra ospitata, il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 474 del 24 febbraio 2010), rilevava che la predetta società Virtus Cibeno aveva fatto pervenire un preannuncio di reclamo, mirante a far riconoscere la sussistenza di una causa di “forza maggiore” ostativa per la squadra al raggiungimento in tempo utile della sede dell’incontro. Peraltro lo stesso Giudice, constatato che la società stessa non aveva dato seguito al preannuncio provvedendo nei termini di rito all’invio della relativa documentazione giustificativa, decideva di comminare alla Virus Cibeno la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-6 oltrechè la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 300,00 e la corresponsione dell’indennizzo di € 250,00 a favore della società Kaos. Col presente ricorso la Virtus Cibeno rappresentava di aver comunicato tempestivamente che il motivo del mancato arrivo sul campo era costituito dall’impraticabilità delle strade dovuta alla neve e che “ non riusciamo a capire quale altra documentazione dovevamo presentare visto che sia i giornali e la televisione hanno ampiamente documentato la situazione metereologica”. Il ricorso, siccome giuridicamente infondato, deve essere respinto. La ricorrente, pur avendo indicato che avrebbe certificato la sussistenza di una causa di forza maggiore ostativa al raggiungimento in tempo utile della sede dell’incontro, è venuta meno al suo onere di allegare la relativa documentazione che costituisce strumento per la rappresentazione del fatto storico evidenziato, al quale viene in tal modo conferita certezza. Oltre alla suddetta omissione, la ricorrente ha insistito nel rappresentare che del maltempo avevano parlato giornali e televisioni e quindi non era necessaria alcuna documentazione. La sezione osserva che in ogni caso andava inviata la prova del fatto impeditivo e che non è sufficiente il generico richiamo alle informazioni di stampa, così come previsto dall’art. 55 N.O.I.F.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Cibeno
di Carpi (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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