COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 103 della Società POL. SAN PIETRO IN GUARANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Regionale Calabria di cui al Comunicato
Ufficiale n° 122 del 18.03.2010 (squalifica per SEI gare del calciatore COZZA Mariano, squalifica per OTTO gare del
calciatore BILOTTA William, squalifica per TRE gare del calciatore LISCO Antonio).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risultano in maniera chiara ed inequivocabile che:
- il calciatore Cozza Mariano a seguito di una decisione arbitrale, entra in campo dalla panchina rivolgendo espressioni offensive
nei confronti del direttore di gara che veniva più volte strattonato;
- il calciatore Bilotta William, a fine gara, colpiva un calciatore avversario con calci e pugni allo stomaco ed al volto;
- il calciatore Lisco Antonio, a fine gara, colpiva con un pugno al volto un avversario.
Considerato che la sanzione inflitta dal giudice sportivo è, senz'altro, congrua ed adeguata;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.