COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 103 della Società POL. SAN PIETRO IN GUARANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Regionale Calabria di cui al Comunicato

Ufficiale n° 122 del 18.03.2010 (squalifica per SEI gare del calciatore COZZA Mariano, squalifica per OTTO gare del

calciatore BILOTTA William, squalifica per TRE gare del calciatore LISCO Antonio).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risultano in maniera chiara ed inequivocabile che:

- il calciatore Cozza Mariano a seguito di una decisione arbitrale, entra in campo dalla panchina rivolgendo espressioni offensive

nei confronti del direttore di gara che veniva più volte strattonato;

- il calciatore Bilotta William, a fine gara, colpiva un calciatore avversario con calci e pugni allo stomaco ed al volto;

- il calciatore Lisco Antonio, a fine gara, colpiva con un pugno al volto un avversario.

Considerato che la sanzione inflitta dal giudice sportivo è, senz'altro, congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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