COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENT
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CELLINI MASSIMO FINO AL 30. 06. 2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 18.03.2010
( GARA SPES ARTIGLIO / FIDENE DEL 13. 03. 2010 CAMP.ALLIEVI REGIONALI FASCIA B )
La società Spes Artiglio propone appello avverso il provvedimento indicato in oggetto, ritenendolo non conforme al comportamento tenuto, a fine gara, dal dirigente Cellini nello spogliatoio dell’ arbitro.
La ricorrente nel proprio ricorso ed in sede di audizione ha contestato il contenuto del referto arbitrale, precisando che il dirigente è entrato nello spogliatoio del direttore di gara solo per avere chiarimenti in merito ad una ammonizione comminata ad un calciatore della propria squadra. Esclude in modo categorico la soc. Spes Artiglio che il Cellini abbia dato luogo a comportamenti offensivi, né che abbia colpito la porta dello spogliatoio dell’ arbitro, tanto che nessuno dei presenti è dovuto intervenireper porre fine all’accaduto.
Insiste per tale motivo la ricorrente a chiedere una riduzione della sanzione, che comunque appare sproporzionata all’ entità dei fatti accaduti.
Dall’ esame degli atti ufficiali che, preliminarmente è bene ribadire, assumono in caso di discordanza con quanto riferisce la reclamante,prova di fonte primaria e degna di fede, è emersa una esposizione dei fatti totalmente diversa da quella prospettata dalla ricorrente. Infatti l’ arbitro nel proprio rapporto scrive quanto segue: “ il sig. Cellini Massimo entrava al termine dell’ incontro nello spogliatoio a me riservato tentando di corrompermi offrendomi una cena se avessi tolto l’ ammonizione al calciatore Cellini Matteo, in quanto diffidato. Al mio diniego lo stesso mi spingeva con forza facendomi indietreggiare di circa tre metri e prendeva a spallate, per circa dieci minuti, la porta del locale profferendomi nella circostanza ingiurie e minacce.”
La ricostruzione dell’ episodio offerta dall’ arbitro, come già detto totalmente differente dall’ assunto della reclamante, non offre a questa Commissione di Disciplina la possibilità di accogliere nemmeno parzialmente l’ istanza di revisione del provvedimento, che appare appena congruo rispetto al comportamento tenuto dal Cellini, che per la funzione a cui era adibito, avrebbe dovuto mantenere un comportamento di correttezza e lealtà sportiva, come stabilito dalle norme federali vigenti.
Detto ciò,
DELIBERA
Di respingere il ricorso in argomento e per l’ effetto conferma la decisione impugnata
La tassa reclamo si incamera.
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