COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 160 del 07/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. MONTECASSIANO SAMBUCHETO avverso sanzioni merito

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 160 del 07/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.C. MONTECASSIANO SAMBUCHETO avverso sanzioni merito gara Montecassiano Sambucheto – Real Cameranese, del 13.3.2010 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 141 del 16.3.2010.

  Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Brunacci Francesco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2011 per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Montecassiano Sambucheto, invocando per il proprio tesserato, anche avanti questa Commissione, una riduzione della sanzione inflittagli.

  A dire della reclamante, il Brunacci, avvicinatosi all’arbitro per chiedergli spiegazioni, ne avrebbe inteso richiamare l’attenzione dandogli un buffetto alla nuca, ma senza alcun contenuto o intento violento.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di essere stato, al termine della gara in esame, attorniato da alcuni calciatori della squadra ospitante, tra i quali il Brunacci che, dopo essersi tolto la maglia di gioco, gli diede uno schiaffo a mano aperta dietro la nuca, provocandogli momentaneo dolore. Successivamente, lo stesso calciatore, sinceramente pentito, gli porgeva le scuse per l’accaduto.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuta provata la responsabilità del Brunacci in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro nell’espletata istruttoria; ritenuta l’infondatezza della tesi difensiva tendente ad escludere intenti o contenuti di violenza nel gesto posto in essere nei confronti del direttore di gara dal tesserato sanzionato, il cui comportamento, pertanto, deve essere valutato come grave e deplorevole, ancorchè circoscritto;ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, tenuto conto altresì del successivo comportamento del ridetto calciatore.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.C. Montecassiano Sambucheto e, per l’effetto, riduce al 28 febbraio 2011 la sanzione della squalifica del calciatore Brunacci Francesco.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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