COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  117 del 08.04.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.4.   Ricorso  A.S.D.

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  117 del 08.04.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.4.   Ricorso  A.S.D.  REALSANNIO MATESINO DONNE – Avverso Irregolare Posizione Calciatrici

(Gara REALSANNIO MATESINO DONNE – CASALE RICCIA del 21 marzo 2010 - Campionato Regionale di Calcio Femminile – Serie C  - 7^ Giornata di Ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Real Sannio Matesino Donne;

rilevato preliminarmente che la sottoscrizione del ricorso è illeggibile e non può essere in alcun modo ricondotta al legale rappresentante della società reclamante;

tutto ciò premesso, visto l’art. 33, comma 5 CGS

D E C I D E

di dichiarare inammissibile il ricorso così come proposto dalla società Real Sannio Matesino Donne;di convalidare il risultato della gara in epigrafe:

Realsannio Matesino Donne – Casale Riccia  2 – 2;

La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.

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