COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 08 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 66

del 08 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Ricorso della Società U.S. VIGNOLESE A.Q. CALCIO 1919 A.S.D.

avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul

comunicato ufficiale n. 64 del Comitato Regionale Piemonte Valle

d’Aosta del 25.3 2010 in riferimento gara NOVESE – VIGNOLESE

del 21.3.2010 valida per il Campionato Allievi Regionali – Girone I

Con il ricorso in oggetto la Società VIGNOLESE lamenta l’eccessività della sanzione

inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore POGGI Stefano (squalifica per quattro

gare).

Il ricorso è infondato e va respinto.

La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del

proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto

arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in

alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31

lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Né quanto detto può

essere superato attraverso il confronto richiesto con il direttore di gara in quanto trattasi di

mezzo di di prova non ammissibile.

Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene

che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di

specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto.

Pone a carico della Società VIGNOLESE che non risulta versata.

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