COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 08 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 08 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 - A.S.D. LIZZANELLO del 28 Febbraio 2010. (Reclamo della
Società A.S.D. LIZZANELLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per il risultato della gara e ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 34 dell’11 Marzo 2010 della Delegazione Provinciale di Lecce).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini dalle quali sono risultate ampiamente e minuziosamente accertate le circostanze che
hanno indotto il primo giudice a comminare ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della
gara con il risultato di 3 - 0 che va pertanto confermato;
- considerato che va accolto il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO per l’ammenda di €
100,00 inflitta dal primo giudice potendosi ritenere sufficientemente punita con la perdita della gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
- accogliersi parzialmente il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO revocandosi l’ammenda di
€ 100,00 ;
- Confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.