COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 08 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 08 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. KALEIDOS MOLFETTA - FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO del 13 Dicembre 2009.
(Reclamo della Società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati
dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 40 del 25 Marzo 2010 della Delegazione Distrettuale di Trani).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- Rilevato che al di la della genericità del reclamo proposto dalla società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO,
numerose altre violazioni rendono inammissibile l’esame del ricorso stesso, non solo perché avrebbe
dovuto, ai sensi dell’art. 46 n. 3 (così come modificato dal Comunicato Ufficiale del settembre 2009)
essere proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare Territoriale, ma anche perché
proposto in violazione dell’art. 46 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO e per l’effetto
addebitare la relativa tassa sul conto della società.