COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Appello personale del Signor Gras

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Appello personale del Signor Grasso Giovanni, Presidente della società Buseto (TP), avverso l’inibizione fino al 30/09/2010. Campionato prima Categoria/A gara: Salemi – Buseto del 27/03/2010. Comunicato Ufficiale n.397 LND del 30/03/2010.

Procedimento 270/A

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che l’appello è stato prodotto oltre il termine previsto in regime di abbreviazione dei termini cosi come più volte riportato nei diversi Comunicati Ufficiali settimanali.

Questa Decidente rileva che tale irregolarità rende il ricorso inammissibile con preclusione di esame di merito.

P.Q.M.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile l’appello proposto e, per l’effetto, di addebitare la tassa di  € 65,00 non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it