COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Hellenika AS  (SR)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD Hellenika AS  (SR) – avverso ammenda di € 250,00 a carico della società, l’inibizione fino al 05/04/2010 del Dirigente Coledi Antonino, le squalifiche dei calciatori Nicastro Daniele (tre gare), Maggiore Pietro e Saraceno Marco (due gare), Burgio Luciano e Lombardo Simone (una gara). Campionato seconda categoria gara Carlentini -  Hellenika del 28/03/2010. Comunicato Ufficiale n. 400 LND del 01/04/2010

Procedimento 271/A

Con appello ritualmente proposto la Società Hellenika ricorre in ordine ai provvedimenti del Giudice Sportivo, indicati in epigrafe, perché ritenuti sproporzionati in relazione a quanto accaduto e pertanto ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara e lette le motivazioni di cui al ricorso, preliminarmente osserva che non sono impugnabili le sanzioni relative all’inibizione per i Dirigenti fino ad un mese e alle squalifiche dei calciatori fino a due giornate come disposto dall’art 45 comma 3 lettere a) e b) del C.G.S.

Per quanto attiene al calciatore Nicastro Daniele, si precisa che la condotta posta in essere dal calciatore “de quo“ è certamente censurabile e contraria a qualsiasi norma regolamentare e comportamentale.

In merito all’ammenda inflitta alla società Hellenika, si rileva che le difese sostenute dalla ricorrente sono destituite di ogni fondamento e non possono trovare accoglimento atteso che non trovano alcun riscontro su quanto riportato dall’Arbitro nel proprio referto che, per consolidata giurisprudenza, gode di fede privilegiata.

Tenuto conto che le sanzioni statuite dal Giudice di primo esame sono adeguate, questa Commissione decide come in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere il ricorso della società Hellenika e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

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