COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. Palermo s.r.l. – av
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S. Palermo s.r.l. – avverso squalifica per tre gare calciatore Di Pasquale Manfredi. Gara: Trapani Juniores Club – U.S. Palermo s.r.l. del 31 Marzo 2010 – “Allievi Regionali”. Comunicato Ufficiale n°402 SGS del 02 Aprile 2010.
Procedimento 272/A
La società ricorrente si oppone al provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo sulla base delle risultanze del referto di gara. Esclude che il proprio tesserato si sia reso responsabile di quanto ascrittogli, anzi è stato oggetto di comportamento antiregolamentare da parte di un avversario, senza porre in essere, per suo conto reazione né tantomeno di avere colpito, nel contesto in esame, l’avversario. Chiede in via primaria l’annullamento del provvedimento impugnato, in subordine la sua riforma con l’adozione della squalifica per una sola giornata.
La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara osserva che i motivi difensivi della ricorrente non trovano alcun riscontro nel rapporto di gara dove la condotta censurata trova inequivoca indicazione.
Reputa, stante la mancanza di qualsivoglia conseguenze, di determinare il provvedimento sanzionatorio come in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare in 2 (due) gare la squalifica a carico del calciatore Di Pasquale Manfredi (U.S. Palermo s.r.l.) e, per l’effetto, senza addebito di tassa .