COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 13.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Polisportiva Dil. Libertas Cer
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 13.04.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Polisportiva Dil. Libertas Cerami (EN) – avverso inibizione Di Bella Luigi fino al 31/12/2011. Squalifica allenatore Cacciato Sebastiano fino al 31/12/2010. Calciatori La Blunda Giusepe fino al 30/06/2010 e Loibiso Giuseppe fino al 30/06/2010. Campionato Terza Categoria. Gara: Eureka Pietrina – Libertas Cerami del 21/03/2010. Comunicato Ufficiale n. 42 EN del 24/03/2010.
Procedimento 43/B
Letto l’appello formulato dalla società ricorrente in ordine alla decisioni assunte dal Giudice di primo grado con delle argomentazioni relative a quanto, secondo la stessa appellante,è accaduto sul terreno di gioco.
Preliminarmente si osserva che l’atto di appello non è stato inoltrato contestualmente in copia alla controparte. Pertanto non può essere esaminato nel merito in ordine allo svolgimento e conclusione della gara.
In ordine, invece, alle squalifiche la Commissione Disciplinare Territoriale, avvertita l’opportunità di acquisire maggiori e pertinenti motivi di valutazioni, ha sentito l’arbitro della gara acquisendo agli atti le sue suppletive dichiarazioni rilasciate.
Conseguentemente per quanto attiene i provvedimenti impugnati, fermo restando e condivisa la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, stante il verificarsi di episodi e circostanze che ne impedivano la sua prosecuzione, svolgimento e conclusioni, i provvedimenti statuiti in primo esame trovano la loro quantificazione come in dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di confermare la squalifica per il calciatore Loibisio Giuseppe fino al 30/06/2010;
Di determinare la squalifica al calciatore La Blunda Giuseppe fino al 30/04/2010, l’inibizione al Signor Di Bella Luigi fino al 31/12/2010 e Cacciato Sebastiano fino al 30/06/2010.
Si dispone per l’effetto la restituzione della tassa versata.