COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
180 Stagione Sportiva 200972010Reclamo proposto dall’USD Manciano avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato la sanzione di € 700,00 alla società.
C.U. n° 51 del 11.03.2010.
Il Giudice Sportivo irrogava l’ammenda di € 700,00 alla società Manciano, “per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli organi arbitrali; per aver rivolto ad un calciatore avversario frasi dal contenuto razzista”.
Con il reclamo proposto la società conferma sostanzialmente le offese e le minacce al D.G., ma contesta le frasi razziste, asserendo che l’unica frase proferita dal pubblico e rivolta verso un calciatore straniero sia stata solo un paragone con un noto calciatore di serie A.
Conclude con la richiesta di riduzione dell’ammenda.
Il reclamo non merita accoglimento.
Il Direttore di Gara, unitamente a considerazioni che nulla hanno a che vedere con il reclamo (così come inconferenti risultano essere talune argomentazioni ”limite” nel corpo del reclamo), ha descritto e ribadito le frasi udite, che appaiono inequivocabili.
Parimenti, la tesi della società sulle frasi razziste non muta lo stato delle cose; infatti, anche volendo accogliere la frase indicata nel reclamo, non si comprende come non possa essere considerata anch’essa razzista.
La sanzione irrogata dal Primo Giudice, pertanto, appare equa e ben calibrata, tenuto anche conto della categoria di appartenenza della società.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.