COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CASTIGLIONESE MACCHIE IN

RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA

IL 14.03.2010 A SANT’ARCANGELO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE

SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.106 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA

DATATO 17.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MASELLA JACOPO PER QUATTRO

GARE;

PER AMMENDA AD €.500,00.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione delle sanzioni.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro, nessuno per

la società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Interpellato, l’arbitro ha pienamente confermato gli episodi descritti nel referto e negli

allegati, rappresentando, per quanto concerne il comportamento tenuto dal calciatore

Masella Jacopo, di essere stato a più riprese offeso e minacciato. Corretta pertanto

appare la squalifica comminata dal G.S., essendo il comportamento consistito in reiterate

offese e gravi minacce.

Circa l’ammenda inflitta alla società per il comportamento dei propri tesserati, che

hanno a fine gara inferto colpi alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, e del comportamento

tenuto da un tifoso della società reclamante, ritiene equo questa Commissione ridurre la

sanzione dell’ammenda ad €.400,00, trattandosi di episodi di breve durata e che, per

quanto concerne la porta dello spogliatoio, non risultano aver provocato danni materiali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Castiglionese Macchie

riduce l’ammenda ad €.400,00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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