COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI ANGELINI ANTONIO E TAVANO DAVIDE E DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 73 DEL 25.3.2010

(Gara: GAETA – DILETTANTI FALASCHE del 25.3.2010 – Campionato Allievi Regionali)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

tenuto conto che le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale si palesano appena congrue in rapporto al comportamento assunto dai calciatori ANGELINI e TAVANO, nonché dei sostenitori della reclamante, quale risulta dall’esame degli atti ufficiali;

considerato, quindi, che le doglianze della ricorrente – intese a minimizzare gli episodi – appaiono prive di fondamento, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società DILETTANTI FALASCHE e, per l’effetto, di confermare tutte le decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

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