COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 108 DEL 18.3.2010

(GARA: LUPA FRASCATI – TRIGORIA del 18.3.2010 – Campionato Jun. Reg. B)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

al 18mo del secondo tempo dell’incontro a margine, a seguito di un normale fallo di gioco, si infortunava gravemente il capitano della Società TRIGORIA che, impossibilitato a muoversi, era costretto a sostare per circa 25 minuti sul terreno di gioco, in attesa del mezzo di soccorso che lo trasportava in ospedale, dove gli veniva riscontrata una frattura esposta all’avambraccio sinistro.

A seguito di tale episodio, il Vice capitano della Società TRIGORIA ed un suo Dirigente sottoscrivevano una dichiarazione intesa a  non proseguire l’incontro, stante l’analoga decisione dei compagni di squadra del calciatore infortunato che non si ritenevano più, dopo l’infortunio, nelle condizioni idonee per continuare la gara, che veniva così sospesa dall’arbitro.

Il Giudice Sportivo  Territoriale, considerato che la Società TRIGORIA si era ritirata da una gara in svolgimento, la riteneva rinunciataria a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 53 delle NOIF e la sanzionava con la perdita della gara, nonché con le penalità accessorie previste dalla citata norma (penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 150)

La Società TRIGORIA si è rivolta a questo Organo di Giustizia Sportiva ponendo in evidenza la forte emotività determinatasi tra i calciatori, a seguito dell’incidente che aveva tenuto a terra il capitano per circa mezz’ora, in attesa dell’ambulanza: tale stato d’animo, a detta della reclamante, avrebbe minato seriamente la tranquillità dei compagni dell’infortunato al punto di non consentire loro la continuazione dell’incontro.

La ricorrente chiede, quindi, la ripetizione della gara o, quanto meno, la revoca della penalità di 1 punto e dell’ammenda.

Questa Commissione, dalla lettura degli atti ufficiali e della documentazione sanitaria allegata al ricorso, ha rilevato che l’incidente subito dal capitano della Società TRIGORIA, ha assunto contorni di una certa  gravità, anche in relazione all’attesa dell’infortunato sul terreno di gioco e alla particolare natura dell’infortunio stesso.

Tuttavia, l’episodio non presenta i connotati di una gravità tale da far decidere ai calciatori e dirigenti della società TRIGORIA di abbandonare il terreno di gioco: sebbene impensieriti per la sorte del proprio capitano, i compagni avrebbero comunque potuto continuare l’incontro, tranquillizzati poi dall’arrivo dell’ambulanza che trasportava il compagno al più vicino ospedale, verosimilmente accompagnato dai genitori e dirigenti.

Stante quanto sopra, questa Commissione, pur nel rispetto delle condizioni di spirito presenti in quel momento tra i calciatori della Società TRIGORIA, non ritiene giustificato il loro impedimento di lasciare l’incontro e, quindi, considerata la Società rinunciataria a tutti gli effetti, passibile, inoltre, delle restanti pene accessorie che seguono automaticamente, ai sensi dell’art. 53 delle NOIF, la sanzione della perdita della gara.

Ciò premesso, questa Commissione

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società TRIGORIA confermando tutte le decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

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