COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Romano Fabio  (Tesserato società A.S.D. Randazzo )

Società A.S.D. Santa Domenica Vittoria  (Me )

Procedimento 231/A

Considerato che la Procura Federale con nota 4219/29 pf 09-10 AA/ac  del 21 Gennaio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. anche in relazione all’articolo 95 comma 8) N.O.I.F. nonché  art. 4 comma 2) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig.  Romano Fabio la inibizione per mesi  3(tre); alla società A.S.D. Santa Domenica Vittoria  (Me ) l’ammenda di € 300,00 (trecento)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig.  Romano Fabio, attualmente tesserato con la società A.S.D. Randazzo  la squalifica a tutti  gli effetti sino al 30 Ottobre 2010, così quantificata per assicurarne la afflittività;  alla società A.S.D. Santa Domenica Vittoria  (Me ), a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €300,00 (trecento) .

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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