COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Ignazio Longombardo, per l’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2) e 3), NOIF, avendo ricoperto, dal 06 Novembre 2005 al 13 Ottobre 2007, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carca sociale di Amministratore Unico della società F.C. Vittoria S.r.l.;
2. Sig. Angelo Dezio, per l’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2) e 3), NOIF avendo ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 25 Agosto 2003 al 06 Novembre 2005;
3. Sig. Cesare Giuli, per l’applicazione della norma di cui all’art.21 commi 2) e 3) NOIF, avendo ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 25 Agosto 2003 al 06 Novembre 2005;
4. Sig. Gaetano Fasciana per l’applicazione della norma di cui all’art.21 commi 2) e 3) NOIF, avendo ricoperto la carica di Consigliere dal 25 Agosto 2003 al 06 Novembre 2006
Procedimento 232/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3918/116 09-10 del 14 Gennaio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli articoli indicati a fianca di ogni singolo soggetto in epigrafe indicato e specificato, debitamente notificato;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza è presente: nessuna delle parti deferite.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di rinvio a giudizio e relativo deferimento debitamente loro notificato infliggendo:
al Sig. Ignazio Longombardo (meglio in epigrafe indicato), quale Amministratore Unico negli ultimi due anni e responsabile del dissesto economico dal 06 Novembre 2005 al 13 Ottobre 2007, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per anni 5 (cinque), senza preclusione;
al Sig. Angelo Dezio (meglio in epigrafe indicato), l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per responsabilità di avere amministrato in maniera non conforme quanto addebitatogli dal 25 Agosto 2003 al 06 Novembre 2005 la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per anni 3 (tre);
al Sig. Cesare Giuli (meglio in epigrafe indicato), l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per responsabilità di avere amministrato in maniera non conforme quanto addebitatogli dal 25 Agosto 2003 al 06 Novembre 2005 la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per anno 1 (uno);
al Sig. Gaetano Fasciana, giusto quanto nei suoi confronti considerato e deliberato dal Rappresentate della Procura Federale, dichiararsi non luogo a procedere nei suoi confronti.”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Gaetano Fasciana ha prodotto propria memoria difensiva, deducendo che all’epoca della sentenza che dichiarava il fallimento della società qui interessata, lo stesso non rivestiva più la qualifica di Dirigente e/o Amministratore, e/o Consigliere. Chiede, pertanto, il rigetto e l’archiviazione del procedimento a suo carico.
Ritenuto che per quanto addebitato alle parti deferite e preso atto della richiesta da parte del Rappresentante la Procura Federale, di non luogo a procedere a carico del Sig. Fasciana Gaetano”;
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
1. al Sig. Ignazio Longombardo (meglio in epigrafe indicato), quale Amministratore Unico negli ultimi due anni e responsabile del dissesto economico dal 06 Novembre 2005 al 13 Ottobre 2007, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per anni 5 (cinque), senza preclusione;
2. al Sig. Angelo Dezio (meglio in epigrafe indicato), l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per responsabilità di avere amministrato in maniera non conforme quanto addebitatogli dal 25 Agosto 2003 al 06 Novembre 2005 la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per anni 3 (tre);
3. al Sig. Cesare Giuli (meglio in epigrafe indicato), l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per responsabilità di avere amministrato in maniera non conforme quanto addebitatogli dal 25 Agosto 2003 al 06 Novembre 2005 la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per anno 1 (uno);
4. al Sig. Gaetano Fasciana, giusto quanto nei suoi confronti considerato e deliberato dal Rappresentate della Procura Federale, dichiararsi non luogo a procedere nei suoi confronti.
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.