COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Spadaro Salvatore  (Presidente A.S.D. Real Gela)

Società  A.S.D. Real Gela ( Cl)

Procedimento 242/A

Considerato che la Procura Federale con nota 670/ 09-10  del 18 Gennaio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in relazione all’articolo 38 comma 1) N.O.I.F. nonché  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Spadaro Salvatore la inibizione per mesi 1 (uno); alla società  A.S.D. Real Gela l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva dichiarando di avere utilizzato il tecnico Maganuco Angelo dopo l’avvenuta trasmissione della richiesta del relativo tesseramento. Detta memoria difensiva non è esimente della responsabilità contestata come dai motivi nell’atto di deferimento specificati.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Spadaro Salvatore  (Presidente  A.S.D. Real Gela )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Real Gela, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 200,00 (duecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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