COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 07.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Bastino Luciano (Presidente A.S.C.  Itala )

Società  A.S.C.  Itala  (Me )

Procedimento 250/A

Considerato che la Procura Federale con nota 4253/644 pf 09-10 GR/mg del 25 Gennaio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in relazione all’articolo 22 bis punto 6) N.O.I.F. e articolo 4 comma 3) e 24) Regolamento L.N.D. nonché  art.4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 23 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig.  Bastino Luciano la inibizione per mesi  4 (quattro); alla società A.S.C.  Itala l’ammenda di € 1000,00 (mille)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memorie difensiva nella quale espone i motivi per ritardo della presentazione del documento dovuto e richiesto e necessario ai fini della regolarizzazione all’iscrizione al campionato, motivi che attengono a casi di forza maggiore per situazione societaria in procinto di fallimento.

Ritenuto che i motivi dedotti in memoria difensiva trovano solo parziale considerazione in seno all’odierno deferimento per quanto dovuto, comunque, dalla società interessata nel rispetto delle norme regolamentari vigenti in materia.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Bastino Luciano (Presidente A.S.C.  Itala)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi  3 (tre);  alla società A.S.C.  Itala, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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