COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 94 del 14/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.LLI CAFARO (GIOVANISSIMI PROVINCIALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 33 DEL 10.03.2010, RELATIVE ALLA GARA CASTELSARACENO – F.LLI CAFARO DEL 28.02.2010.

Letto il reclamo proposto dalla società F.LLI CAFARO avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 33 del 10.03.2010, con cui veniva inflitta alla società F.lli Cafaro la perdita della gara, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di €25.00 per prima rinuncia;

Rilevato che il CU in questione è stato pubblicato in data 10.03.2010, mentre il proposto reclamo è stato spedito, a mezzo posta, in data 18.03.2010;

Considerato che a norma dell’art. 38, comma 2, del C.G.S. il reclamo deve essere proposto nel termine di 7(sette) giorni dalla data di pubblicazione del C.U., nel caso in esame, entro il 17.03.2010;

P.Q.M.

·  dichiara inammissibile il suddetto reclamo;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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