COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 14/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BAR LA NOTTE PIGNOLA (PROMOZIONE) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.90 DEL 24.03.2010 RELATIVE ALLA GARA PIETRAGALLA – BAR LA NOTTE DEL 21.03.2010.
Letto il reclamo proposto dalla società BAR LA NOTTE PIGNOLA avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 90 del 24.03.2010 e relative alla gara del 21.03.2010 tra il Pietragalla ed il Bar La Notte Pignola, con cui venivano inflitte la inibizione al dirigente Roma Paolo fino al 31.12.2010, la squalifica al calciatore De Iacovo Marco per 4 giornate e per 2 giornate ai calciatori Buonansegna Antonio, Ragone Felice e Palladino Luigi, nonché l’ammenda di € 600,00 alla società;
Letti il rapporto di gara e l’allegato supplemento;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Ritenuto di non dover ascoltare il D.G. della gara, attesa la precisione e la puntualità dello stesso nel descrivere, nel rapporto di gara e nel suo supplemento, gli episodi oggetto di impugnativa;
Considerato che le argomentazioni della società reclamante in merito alla inibizione inflitta al dirigente Roma Paolo appaiono assolutamente infondate, atteso che dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge che lo stesso (riportato in distinta quale dirigente addetto agli ufficiali di gara) prima veniva allontanato per frasi ingiuriose e minacciose ai danni del D.G. e, a fine gara, correva verso lo stesso reiterando l’atteggiamento ingiurioso e minaccioso, tentando di aggredire l’arbitro non riuscendovi solo grazie all’intervento della Forza Pubblica;
Ritenuto, in merito alla sanzione inflitta dal G.S. al Calciatore De Iacovo Marco, che la stessa appare congrua in relazione al fatto che lo stesso calciatore manteneva nei confronti del D.G. un comportamento gravemente offensivo e minaccioso, comportamento reiterato a fine gara;
Rilevato, in merito all’ammenda di € 600.00, che, a norma dell’art. 4 del C.G.S., le società sono chiamate a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 del C.G.S., dell’operato di chi le rappresenta e la stessa società, nell’attuale stagione sportiva, risulta aver subito altre sanzioni per fatti della stessa natura e che correttamente il G.S., a norma dell’art.21 del C.G.S., ha applicato un aumento della sanzione secondo la gravità delle infrazioni e la reiterazione delle stesse;
P.Q.M.
· rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S.;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo.