COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 109 di MARINARO Espedito (tesserato della società A.S.D. Euro Girifalco)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°125

del 25.03.2010 (squalifica calciatore MARINARO Espedito per CINQUE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

il reclamante lamenta una non veritiera ricostruzione dei fatti che hanno portato alla squalifica in epigrafe.

Assume, in particolare, che il nome del calciatore Marinano non è mai citato negli atti ufficiali, che si tratta di uno scambio di persona

e, da ultimo ed in subordine, che la pena irrogata è eccessiva.

È tuttavia da dirsi che l’arbitro nel suo supplemento di rapporto afferma espressamente che il n° 10 Marinaro Espedito aggrediva

colpendolo con schiaffi - unitamente a suo compagno di squadra - il numero 8 avversario Gigliotti Antonio, reo di una serie di

comportamenti provocatori ed anche il Commissario di Campo afferma che il numero 10 dell’Euro Girifalco si scagliava contro il

numero 8 della Nuova Curinga colpendolo, assieme a suo compagno di squadra, con schiaffi e pugni.

Viene così meno l’intera argomentazione logica del reclamante.

Appare al contrario condivisibile l’eccezione di incongruità della sanzione che può essere rimodulata riducendola a quattro giornate.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MARINARO Espedito a QUATTRO giornate e dispone

restituirsi la tassa reclamo.

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