COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 110. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010– Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO MARCELLINO CALCIO – GARA PRO MARCELLINO CALCIO /ACCIAROLI CALCIO DEL 26.03.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la rissa è scaturita all’atto della notifica, da parte dell’arbitro, dell’espulsione dei 4 calciatori tra cui era presente il calciatore Graziani Fabio Sabino, della società reclamante. Deve, quindi, confermarsi la qualifica del rapporto arbitrale, per consolidata giurisprudenza sportiva, quale fonte privilegiata di prova. Quanto poi, alla commisurazione della sanzione, questa Commissione ritiene che la squalifica, inflitta dal Primo Giudice a carico del calciatore Graziani Fabio Sabino, sia da valutare equa e proporzionata, rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pro Marcellino Calcio.

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