COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 123. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
123. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UNDER VILLA 2004 – GARA E. RENZULLI SAN MICHELE /
UNDER VILLA 2004 DEL 27.02.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, questa
C.D.T. ritiene che non possa accogliersi la richiesta di riduzione della sanzione, già adeguatamente
contenuta, irrogata dal G.S.T. Essa, invero, appare congrua e proporzionata, rispetto alla gravità della
condotta posta in essere dal calciatore Nevola Luigi, sviluppatasi in un atteggiamento violento e minaccioso
(“strattonava l’arbitro, attirandolo a sé e colpendolo con due leggeri schiaffi alla nuca; nel contempo,
profferiva ingiurie e minacce al suo indirizzo”), che, in una valutazione obiettiva, non avrebbe potuto essere
sanzionata meno duramente. È opportuno precisare, peraltro, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
reclamante, per “comportamento violento” deve intendersi ogni atto o condotta che sconfini in un contatto
fisico (di qualsivoglia natura), che il soggetto passivo dell’azione sia costretto a subire. Al riguardo, non può
certamente richiedersi alcun accertamento in ordine “all’intenzione dell’agente di pregiudicare l’incolumità
fisica di chicchessia”. Nel caso di specie, oltretutto, come risulta dagli atti ufficiali, si è andato ben oltre il
mero contatto fisico intenzionale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
Under Villa 2004.