COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 125. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DURAZZANO – GARA SPARTACO ROTONDI / DURAZZANO DEL
30.01.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, la società reclamante, in
merito al comportamento del dirigente allenatore, sig. Domenico Razzano, ha semplicemente minimizzato i
fatti accaduti, senza supportare il ricorso di prove in senso contrario. Dal referto arbitrale appare chiaro,
viceversa, l’atteggiamento ingiurioso e minaccioso del citato allenatore. A questa Commissione, infine,
appare giusta e proporzionata la sanzione della squalifica inflitta in prime cure. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante la sanzione della
squalifica a carico dell’allenatore, sig. Razzano Domenico; di dichiarare inammissibile il reclamo,
nella parte riguardante l’annullamento dell’ammenda di euro 10,00 (art. 45, comma 3, C.G.S.);
dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.