COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 – Reclamo A.S. Casellese avverso la squalifica del calciatore Davide Pazz

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 57 del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 69 - Reclamo A.S. Casellese avverso la squalifica del calciatore Davide Pazzano per una gara, l'inibizione del dirigente Gianfranco Banchero fino al 7 aprile 2010 ed avverso la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di seconda categoria Casellese - Sarissolese del 2 marzo 2010.

C.U. n. 47 dell'11 marzo 2010 D.P. Genova.

A seguito di reclamo presentato dalla soc. Sarissolese, il Giudice Sportivo, rilevato che nelle file dell’A.S. Casellese ha partecipato alla gara il calciatore Davide Pazzano, espulso nella precedente gara Casellese – Nervi del 27.2.2009, irrogava le sanzioni riportate in epigrafe.

L’A.S. Casellese chiede, con ricorso di rito alla Commissione Disciplinare, l’annullamento delle stesse, sostenendo che il Pazzano, stazionante in panchina fra i calciatori di riserva nella gara Casellese – Nervi del 27.2.2009, non era stato espulso, ma si era allontanato di sua sponte a causa di alcuni dolori allo stomaco e senso di nausea; tale motivazione è stata ampiamente dibattuta, in sede di audizione, dal rappresentante del sodalizio che ha esibito in visione la copia della distinta di gara nella quale l’arbitro non avrebbe incluso il Pazzano tra i calciatori espulsi.

Sottoposte le doglianze all’arbitro, questi non ha avuto esitazione alcuna a confermare quanto esposto nel referto di gara, ricordandosi perfettamente di aver notificato il provvedimento al Pazzano con l’esibizione del cartellino rosso.

A questo punto, in ossequio alla norma del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale il Giudizio Sportivo si svolge esclusivamente sul resoconto dell’arbitro, documento assistito da prova privilegiata che non può essere superato da dichiarazioni o documenti di parte, la Commissione Disciplinare non può che rigettare, come rigetta, il reclamo proposto dalla A.S. Casellese e disporre l’incameramento della tassa.

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