COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 70 – Reclamo G.S. Borzoli avverso la squalifica dei calciatori Carlo Rovatti

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 57 del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 70 - Reclamo G.S. Borzoli avverso la squalifica dei calciatori Carlo Rovatti per otto giornate, Paolo Commissione e Ivan Bertini per tre giornate. Gara Borzoli - Corte 82 del 14.3.2010 Campionato Prima Categoria.

C.U. n. 51 del 18 marzo 2010.

Sulla base del reclamo del G.S. Borzoli impugnante le sanzioni in epigrafe, con affermazioni completamente diverse da quanto riportato negli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare acquisiva un supplemento di rapporto circa i fatti relativi al calciatore Carlo Rovatti. Nel supplemento si legge:

dopo la notifica dell’espulsione mi allontanavo per registrare sul taccuino il provvedimento, nel contempo, vicino a me si porta un compagno partecipante al gioco con l’intenzione di ostacolare l’avvicendamento del giocatore espulso.  Il signor Rovatti continuava ad inveire contro di me gesticolando e muovendo tutto il corpo. In quel momento ho avuto la sensazione che il signor Rovatti volesse avvicinarsi con fare minaccioso. In questa concitazione avevo letto un suo tentativo d’aggressione mentre valutando bene la situazione a mente fredda non c’era minima intenzione da parte del calciatore di colpirmi”.

Osserva la Commissione che, alla luce di tali precisazioni, il calciatore Carlo Rovatti va giudicato esclusivamente per il comportamento gravemente offensivo ed ingiurioso verso l’arbitro mentre stazionava in panchina (dal che l’espulsione) e per aver reiterato tale comportamento avvicinandosi all’arbitro mentre si allontanava dal terreno di gioco. A tal fine sanzione adeguata è la squalifica per tre giornate di gara.

Quanto alla squalifica per tre giornate inflitta ai calciatori Paolo Commissione ed Ivan Bertini, irrogata, sulla base del referto, per punire il comportamento gravemente ingiurioso ed offensivo tenuto dai due calciatori a fine gara, la stessa appare equa ed appropriata e va confermata.

Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo, la C.D. riduce la squalifica del calciatore Carlo Rovatti da otto a tre giornate. Fermo il resto.

Dispone la restituzione della tassa.

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