COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Calcio A5 Mese Serie C2

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Calcio A5 Mese Serie C2, in merito alla gara del 26/03/2010 CU n.37 datato 01/04/2010 del CRL Campionato Calcio A5 Serie C2 Girone B

La Commissione Disciplinare territoriale, rilevato che, ai sensi dell’art.33 comma V del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.38 del CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo stesso; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce motivo di INAMMISSIBILITA’ del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società CALCIO A5 MESE abbia inviato copia del reclamo alla controparte e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo.

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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