COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  120 del 14.04.2010 Decisione del Giudice sportivo 5.2.4.   Ricorso  A.S.D.  ED

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  120 del 14.04.2010

Decisione del Giudice sportivo

5.2.4.   Ricorso  A.S.D.  EDLY  – Avverso Esito Gara Per Irregolare  Utilizzo Calciatore  

(Gara EDLY – TERMOLI CALCIO A CINQUE del 10 aprile 2010 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 – 13^  - giornata del girone di ritorno

Il Giudice Sportivo Territoriale,

preso atto del preannuncio di reclamo ritualmente trasmesso dalla società Edly (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC n. 75/A del 19 gennaio 2010)

letto il reclamo ritualmente (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC n. 75/A del 19 gennaio 2010) proposto dalla medesima società, rileva che la società Edly chiede l’applicazione, per la gara in epigrafe, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 6 ai danni della società Termoli Calcio a 5 per aver disatteso quanto disposto in materia di limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età nel Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 nella corrente stagione sportiva. In particolare il Consiglio Direttivo del CR Molise ha stabilito che le società partecipanti a detto campionato “hanno l’obbligo di impiegare nelle gare ufficiali almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1988 in poi e almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1987 in poi; considerate le particolari modalità di gioco del Calcio a Cinque che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti due calciatori dovrà risultare attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara ed il successivo riconoscimento da parte degli arbitri”. Nel proprio reclamo la società Edly afferma che il calciatore CORROPOLI Giuseppe (03.10.1991) del Termoli Calcio a 5 (regolarmente iscritto in distinta, tra gli altri, insieme con Di Girolamo Luca nato il 09.03.1991) partecipava al riconoscimento pre-gara indossando la maglietta n. 12 ed un paio di jeans per poi allontanarsi dalla panchina, a partita iniziata. Nel proprio referto, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS, l’arbitro afferma di aver effettuato regolarmente il riconoscimento del CORROPOLI prima dell’incontro, che non prendeva mai parte alla gara essendosi allontanato dal recinto di gioco senza autorizzazione e veniva per questo ammonito (20’ del primo tempo); a giudizio di questo GST, quindi, la società Termoli Calcio a 5 ha pienamente rispettato quanto disposto dal CR Molise. Per tutti questi motivi

D E C I D E

1.  di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Edly;

2.  di convalidare il risultato della gara in epigrafe così come con seguito sul campo:

EDLY – TERMOLI CALCIO A 5  3 – 6;  

La tassa reclamo sarà addebitata sul conto della società reclamante.

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