COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 15 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. ASCOLI SATRIANO - A.S.D. LIBERTAS PALESE del 21 Marzo 2010. (Reclamo della Società
A.S.D. ASCOLI SATRIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per l’ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 25
Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- Rilevato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. ASCOLI SATRIANO è stato inviato il 6 aprile 2010 e
quindi al di là del termine previsto dall’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va
dichiarato inammissibile
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. ASCOLI SATRIANO e per l’effetto
addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.