COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASDP Ribera 1954 (AG) – a

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASDP Ribera 1954 (AG) – avverso squalifica calciatore Sabella Giuseppe fino al 31/01/2011. Gara campionato Juniores Regionali Ribera 1954- Gattopardo Palma del 09/04/2010. Comunicato Ufficiale n. 417 LND del 13/04/2010.

Procedimento 289/A

Con rituale appello la società ASDP Ribera 1954 ricorre contro il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo che il calciatore Sabella Giuseppe durante lo svolgimento della sua attività sportiva non è mai incorso in provvedimenti disciplinari. Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica.

La Commissione Disciplinare Territoriale letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva che l’episodio censurato appare di particolare gravità ed il provvedimento assunto in primo esame è già contenuto nel suo “ quantum”.

Ciò non consente la richiesta di  una ulteriore riforma stante che il provvedimento adottato in primo esame va pienamente confermato.

Ciò posto

DELIBERA

Di rigettare l’appello come sopra proposto confermando il giudicato di primo esame.

Per l’effetto si dispone l’addebito della tassa dovuta pari ad € 130,00

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