COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Timpa Francesco (Legale rappresentante Pol. D. Partinico)

Società Pol. D. Partinico (Pa)

Procedimento 254/A

Considerato che la Procura Federale con nota 4242/641 pf 09-10 GR/mg del 25 Gennaio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in relazione all’articolo 22 bis punto 6  N.O.I.F. e  agli articoli 4 comma 3) e 24 Regolamento L.N.D. nonché  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 30 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig.  Timpa Francesco la inibizione per mesi 6 (sei); alla società Pol. D. Partinico l’ammenda di € 1000,00 (mille) ”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Timpa Francesco  (Legale rappresentante società Pol. D. Partinico)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 4 (quattro); alla società Pol. D. Partinico, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 600,00 (seicento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it