COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 426 del 20.04.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig.ra Algozzino Adriana (Presidente A.C.D. Aci San Filippo)
Società A.C.D. Aci San Filippo (Ct )
Procedimento 258/A
Considerato che la Procura Federale con nota 141 pf 09-10 GS/reg del 12 Febbraio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 32 comma 1) Regolamento L.N.D. in riferimento al punto 2 A/4 lettera f del C.U. n°1 LND, nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 30 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig.ra Algozzino Adriana la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.C.D. Aci San Filippo l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) ”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva con la quale afferma di non avere violato le norme regolamentari oggetto del deferimento “de quo”; allega, a conferma di quanto sostenuto, attestato di partecipazione del Delegazione Provinciale di Catania, ai campionati contestati. Chiede l’ archiviazione del deferimento a suo carico.
Ritenuto che la società deferita ha dimostrato di non avere violato le relative norme regolamentari in materia, come da documentazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale di Catania.
DELIBERA
Di ritenere non responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati; conseguentemente dichiarare non luogo a procedersi, archiviando l’atto di deferimento oggetto del presente relativo giudizio.
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.