COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO P

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PIANELLO IN

RIFERIMENTO ALLA GARA CASA CASTALDA - PIANELLO DISPUTATA IL 21.03.2010

A VALFABBRICA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA

NEL C.U. N.109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.03.2010

PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PASTORELLI FRANCESCO PER CINQUE

GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dagli atti ufficiali di gara e come si rileva anche dal contenuto del reclamo, risulta che il

calciatore Pastorelli Francesco ha effettivamente tenuto il comportamento addebitatogli.

Va tuttavia tenuto conto che il colpo inferto all’avversario è avvenuto durante un’azione

di gioco e che né questo episodio né il leggero schiaffo dato ad un altro avversario hanno

procurato conseguenze dannose; ritiene pertanto questa Commissione che equa e

commisurata ai comportamenti di cui sopra appare la riduzione della squalifica inflitta dal

G.S. al calciatore Pastorelli Francesco a 4 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società Polisportiva Pianello, riduce a quattro

giornate effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pastorelli Francesco.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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