LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.89 LND DEL 07 Gennaio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 17) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ZEMA/VALLE D’AOSTA CALCIO   &

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.89 LND DEL 07 Gennaio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

17) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ZEMA/VALLE D’AOSTA CALCIO

 

  Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/08/2009 il sig.Paolo ZEMA, si rivolgeva  a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VALLE D’AOSTA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009.

Precisando di aver percepito rate per €.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.250,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione  dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna  la Società VALLE D’AOSTA CALCIO  al pagamento in favore del sig.Paolo ZEMA, della somma di €.1.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it