LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 LND DEL 09 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele BOSCIA/TURRIS F.C.1944 C

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 LND DEL 09 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele BOSCIA/TURRIS F.C.1944

Con reclamo trasmesso in data 25/06/2007 il sig. Raffaele BOSCIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TURRIS F.C.1944 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/06.

Precisando di aver percepito rate per €.3.750,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.3.750,00.

In data 22/10/2007 la scrivente Commissione decideva in merito riconoscendo totalmente la somma al calciatore.

La società si appellava alla C.V.E.  richiedendo l’annullamento della sentenza  in quanto “reclamo mai ricevuto e quindi impossibilitata a controdedurre”

La C.V.E. in data 18/02/2008 accoglieva l’appello della Società rimettendo in ruolo la controversia per una nuova discussione e decisione.

La nuova trattazione del ricorso veniva fissata nella riunione del 04/04/2008 con la convocazione ufficiale delle parti.

Alla Società veniva richiesto di esibire le ricevute liberatorie in originale  firmate dal ricorrente, allegate solo in fotocopia alle controdeduzioni della stessa inviate in data 06/03/2008

Alla fissata udienza si presentava il solo reclamante che all’esibizione delle suddette ricevute, anche se in copia , in quanto la Società oltre a non essere presente, non ha mai fatto pervenire gli originali, disconosceva totalmente  le firme apposte in calce alle stesse, sottoscrivendo un verbale ad hoc in sede di discussione.

Stante il totale disconoscimento della sottoscrizione e del contenuto, la C.A.E.  sospendeva ogni decisione in merito trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alle dichiarazioni rese dal calciatore.

E’ evidente la volontà della C.A.E. di accertare attraverso la Procura Federale l’esistenza di un falso ideologico e materiale. La falsità è relativa ad un documento prodotto dalla resistente a conferma dell’avvenuto pagamento di somme che il reclamante dichiara non aver ricevuto e la cui liberatoria viene disconosciuta.

La Procura Federale procede ad un rifacimento dell’istruttoria, sentendo il ricorrente che riconferma in toto quanto già espressamente dichiarato e richiesto dalla C.A.E.

Il comportamento processuale della Società è stato negativo in quanto non si è mai presentata innanzi alla C.A.E.  limitandosi semplicemente ad eccepire di aver pagato così come risulterebbe da fotocopie di ricevute che la controparte  disconosce nella loro autenticità e sottoscrizione.

La Società resistente, benché più volte, invitata a produrre gli originali delle quietanze non ha mai provveduto, rimanendo sempre sorda agli inviti e, come detto, mai presentandosi personalmente ad assumere le proprie difese.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra è evidente che la C.A.E. non può che accogliere nuovamente il reclamo.

  P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società TURRIS F.C. 1944 al pagamento in favore del Sig. Raffaele BOSCIA della somma di €.3.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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