LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.115 LND DEL 23 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici  2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Angelo SCALZONE/F.C.S.ANTONIO ABATE 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.115 LND DEL 23 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

 2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Angelo SCALZONE/F.C.S.ANTONIO ABATE 

Con ricorso del 13/10/2009 la Società F.C.SANT’ANTONIO ABATE  adiva la C.V.E.

Chiedendo la declaratoria di nullità della decisione emessa dalla C.A.E. in data 28/09/2009 a favore del calciatore Giuseppe Angelo SCALZONE, per difetto di notifica del reclamo e della decisione stessa.La Società affermava di aver avuto conoscenza del ricorso e della decisione della C.A.E. solo attraverso la consultazione del sito Web della L.N.D. lamentandosi di non aver ricevuto il reclamo del calciatore Giuseppe Angelo SCALZONE , la convocazione della C.A.E. e la relativa decisione, in quanto inviate ad un recapito postale diverso da quello ufficiale della Società.

Per quanto riguarda il merito allegava al ricorso una ricevuta-quietanza sottoscritta dal calciatore asserendo pertanto di nulla dovere.

 Brevemente la C.A.E. rileva che il reclamo, la convocazione e la decisione sono state notificate a mezzo raccomandata e le stesse non sono ritornate con la attestazione “sconosciuto” o “trasferito” ma con l’indicazione “al mittente per compiuta giacenza non curato il ritiro”.

L’art.8 della legge 890/82 considera eseguita la notifica per compiuta giacenza e per il non curato ritiro. La giacenza per dieci giorni presso l’ufficio postale senza che ne venga curato il ritiro direttamente o indirettamente equivale a notifica.

Così ha ragionato la C.A.E. con il sostegno della normativa di cui sopra.

 Per quanto riguarda il merito la C.A.E. a cui è stata rimesso per una decisione il reclamo dalla C.V.E. rileva che alla data del 12/02/2010 la F.C.SANT’ANTONIO ABATE non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nei termini ed è risultata contumaciale non presentandosi all’udienza pur avendo regolarmente ricevuto l’avviso alla dichiarata sede che risulta dall’annuario delle Società del Comitato Interregionale.

 La circostanza è significativa. Sempre per quanto riguarda il merito lo SCALZONE disconosce la firma apposta in calce alla ricevuta quietanza del 02/05/2009 allegata dalla Società al ricorso davanti alla C.V.E. in quanto apocrifa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. conferma la decisione resa in data 28/09/2009, in accoglimento del reclamo proposto il 15/06/2009 e per l’effetto dichiara dovuto dalla Società  F.C.SANT’ANTONIO ABATE  l’importo di €.1.100,00 in favore del calciatore Giuseppe Angelo SCALZONE. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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