LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.  216  DEL  2 marzo 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. CAGLIARI 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N.  216  DEL  2 marzo 2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. CAGLIARI 

Il Giudice Sportivo,

letta la rituale segnalazione del Procuratore federale, pervenuta a mezzo fax, alle ore 10.19 dell’1

marzo 2010, in merito al comportamento tenuto dal calciatore Marcolini Michele (Soc. Chievo

Verona) al 14° del secondo tempo;

acquisite  ed  esaminate  le  relative  immagini  televisive  (Sky)  di  piena  garanzia  tecnica  e

documentale;

rilevato  che,  nelle  circostanze  indicate,  il  calciatore  clivense,  uscendo  dal  terreno  di  giuoco  in

conseguenza dell’espulsione inflittagli dall’Arbitro pochi attimi prima, proferiva apparentemente

un’espressione gergale, in uso nel Triveneto ed in Lombardia, con becero riferimento a “Diaz” e

non a Dio (il diverso movimento delle labbra nelle pronuncia della vocale aperta “A” rispetto alla

vocale “O” legittima quanto meno un’incertezza interpretativa);

ritenuto  pertanto  che  la  lettura  labiale,  nell’episodio  segnalato,  non  offra  una  prova  certa,

nell’esclusione  di  ogni  ragionevole  dubbio,  circa  la  pronuncia  di  un’espressione  blasfema

rilevante ex art. 19 n. 3bis CGS; 

delibera

di  non  adottare  alcun  provvedimento  sanzionatorio  nei  confronti  del  calciatore  Marcolini

Michele (Soc. Chievo Verona) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

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