LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 268 DEL 20 aprile 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA Il Giudice

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 268 DEL 20 aprile 2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.13 del 19

aprile 2010) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al termine della gara dal calciatore

Stefan Radu (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore Simone Perrotta (Soc. Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia

tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, al triplice fischio arbitrale, il

calciatore Perrotta procedeva di corsa sul terreno di giuoco dirigendosi presumibilmente, insieme

ad altri compagni di squadra, verso il settore occupato dai propri sostenitori per i rituali

festeggiamenti. Allorchè transitava innanzi al calciatore laziale, costui, con movimento repentino,

protendeva in avanti la gamba sinistra, “agganciandogli” le gambe. Il calciatore giallorosso

riusciva a non perdere l’equilibrio, arrestava la corsa e ritornava quindi sui propri passi con

atteggiamento non certo conciliante nei confronti del Radu. L’intervento di altri calciatori di

entrambe le squadre impediva il verificarsi di ulteriori immediate conseguenze.

Ritiene questo Giudice che il gesto compiuto dal Radu, del tutto gratuito ed idoneo a provocare

istintive e pericolose reazioni, sia decisamente riprovevole (e sanzionabile se “refertato”), ma non

tale da integrare gli estremi di quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende

ammissibile la “prova televisiva”, con i consequenziali effetti sanzionatori.

Si è trattato, in buona sostanza, di uno “sgambetto”, sia pure portato con una certa veemenza, non

tale comunque da denotare quell’inequivoca “intenzionalità lesiva” che, per costante

orientamento degli Organi di giustizia, connota la previsione normativa di cui all’art. 35 n.1.3)

CGS.

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun

provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Stefan Radu (Soc. Lazio).

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