LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 270 DEL 20 aprile 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 270 DEL 20 aprile 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM
Gara Soc. GALLIPOLI – Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali e gli allegati ad essi, rileva:
- al 43’ del primo tempo il calciatore Michele Buccarella della Soc. Gallipoli si portava con
fare minaccioso presso un Assistente, cui rivolgeva plateale locuzione irriguardosa;
- nel medesimo contesto, il calciatore Michele Buccarella colpiva lo stesso Ufficiale di gara
con uno sputo al volto e quindi si allontanava proferendo esplicite intimidazioni, ove fossero
stati presi provvedimenti disciplinari nei suoi confronti;
- all’atto della notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, il calciatore Michele
Buccarella si scagliava contro lo stesso Assistente e lo colpiva con un pugno al volto in
prossimità della regione orbitale destra – con ciò provocando al leso ematoma e forte dolore -
e con uno schiaffo;
- la gara era sospesa ed il calciatore Michele Buccarella bloccato a fatica dai compagni di
squadra;
- gli Ufficiali di Gara rientravano negli spogliatoi e l’incontro definitivamente sospeso;
- il Dirigente accompagnatore ufficiale Salvatore Taurino ed il Dirigente addetto all’Arbitro
Giuseppe Buccarella si presentavano nello spogliatoio degli Ufficiali di gara e chiedevano
insistentemente – per cinque volte – che la gara fosse ripresa, e si fingesse che la sospensione
decretata dall’Arbitro al 43’ del primo tempo coincidesse, invece, con il termine della prima
frazione di giuoco;
- il medico sociale della Soc. Gallipoli, dott. Sergio Cosimo Martalò, ometteva alcun tipo di
soccorso all’Ufficiale di Gara leso ed i dirigenti della Soc. Gallipoli assumevano che il
calciatore Michele Buccarella aveva semplicemente tentato di colpire l’Assistente;
- l’Ufficiale di Gara colpito si vedeva costretto a richiedere telefonicamente l’intervento della
Forza Pubblica al Commissariato della Polizia di Stato che interveniva prontamente;
- soltanto gli agenti della Polizia di Stato accompagnavano gli Ufficiali di gara presso il
Servizio Autonomo di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gallipoli per le
indifferibili cure e medicazioni all’Assistente colpito;
- i sanitari riscontravano all’Assistente lesioni come dai referti allegati al rapporto arbitrale e
prescrivevano successiva consulenza oftalmica specialistica;
ciò premesso, il Giudice Sportivo dispone:
a carico della Soc. Gallipoli:
ai sensi dell’art. 12, co. 1, CGS, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3
a favore della Soc. Palermo,
ai sensi dell’art. 12, co. 1, in relazione all’art. 13, co. 1, lett. d), CGS, l’obbligo di disputare
una gara a porte chiuse,
ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett.), CGS, l’ammenda di € 20.000,00;
a carico del calciatore Michele Buccarella (Soc. Gallipoli):
ai sensi dell’art. 14, co. 1 e 2, CGS, la sanzione della squalifica per anni cinque;
a carico del medico sociale dott. Sergio Cosimo Marsalò (Soc. Gallipoli):
ai sensi dell’art. 14, co. 1, CGS, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2011 e
dell’ammenda di € 5.000,00: segnalata l’opportunità di trasmissione del fatto agli Organi
competenti;
a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale Salvatore Taurino (Soc. Gallipoli):
ai sensi dell’art. 14, co. 1, CGS, la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni
attività in seno alla F.I.G.C. fino al 30 giugno 2011;
a carico del Dirigente addetto all’Arbitro Giuseppe Buccarella (Soc. Gallipoli):
ai sensi dell’art. 14, co. 1, CGS, la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni
attività in seno alla F.I.G.C. fino al 30 giugno 2011.