LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.81/DIV  DEL 12 GENNAIO 20102009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  2^  D I V I S I O N E GARA&nbsp

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com

e sul

COMUNICATO UFFICIALE N.81/DIV  DEL 12 GENNAIO 20102009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  2^  D I V I S I O N E

GARA  NOCERINA  -  FANO  ALMA  JUVENTUS  DEL  13  DICEMBRE  2009  E  RECLAMO

SOCIETA’ FANO ALMA JUVENTUS (Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

-  Il Giudice Sportivo,

-  letti gli atti ufficiali,  il  reclamo preannunciato e successivamente motivato nei  termini

dalla società Alma Juventus Fano, nonché le osservazioni della società Nocerina,

o s s e r v a

-  che  alla  gara  indicata  in  epigrafe  ha  partecipato  nelle  file  della  Società Nocerina  il

calciatore Lettieri Manuel nato il 17 marzo 1993;  

-  che  la  società  Alma  Juventus  Fano  nel  citato  reclamo,  giudicando  irregolare  la

posizione del predetto calciatore, in applicazione del combinato disposto degli artt. 31

e  34  delle N.O.I.F.,  ha  richiesto  a  carico  della Nocerina  la  punizione  sportiva  della

perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17

c.5 lett. c.9 del Codice di Giustizia Sportiva.

-  che la società Nocerina, nelle citate osservazioni, ha contestato la tesi della ricorrente

eccependo  il  fatto  che  alla  data  di  disputa  della  gara  in  oggetto  il  calciatore  Lettieri

Manuel aveva compiuto il sedicesimo anno di età, e come tale non fosse più soggetto

alla normativa prevista dal citato art. 34 N.O.I.F.;

-  Preso atto di quanto innanzi argomentato, il Giudice Sportivo 

r i l e v a

  la  necessità  di  una  corretta  interpretazione  dell’art.  34  NOIF  nonché  alla

determinazione di una “ratio legis” che permetta di individuare le finalità perseguite dal

legislatore sportivo nell’emanazione della norma stessa.

-  Risulta evidente, dalla completa lettura del citato articolo, che il legislatore sportivo ha

inteso primariamente  tutelare  l’integrità  fisica dei calciatori  “giovani”, subordinandone 

la partecipazione a gare agonistiche organizzate dalle Leghe al compimento almeno

del 15° anno di età ed a seguito di specifica autorizzazione del competente Comitato

Regionale  –  L.N.D.,  a  sua  volta  subordinata  all’esibizione  di  articolata  e  dettagliata

documentazione attestante l’idoneità fisica del calciatore.

-  Risulta  altrettanto  evidente  che  tale  idoneità  fisica  si  ritiene  comunque  ottenuta  al

compimento  del  sedicesimo  anno  di  età,  in  quanto  l’art.  33  n.  3  delle  medesime

N.O.I.F.  espressamente  prevede  la  possibilità  della  stipula  di  un  contratto

professionistico.

-  Pertanto,  può  ritenersi  che  il  compimento  del  16°  anno  di  età  non  renda  più

necessaria la predetta autorizzazione, in quanto tale evento comporta la presunzione

dell’avvenuto conseguimento della maturità psicofisica necessaria alla partecipazione

all’attività agonistica a livello professionistico.

  Tutto ciò premesso, 

d e l i b e r a

-  di  respingere  il  reclamo  come  sopra  proposto  dalla  società  Fano  Alma  Juventus,

confermando  il  risultato  della  gara  acquisito  in  campo  (Nocerina  1  –  Fano  Alma

Juventus 1).

-  La tassa va addebitata.

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