COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 30/09/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara del 06/09/2009 Group Citta’ di

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N°46 del 30/09/2009

CAMPIONATO SERIE D

Decisioni del Giudice Sportivo

Gara del 06/09/2009 Group Citta’ di Castello – Montevarchi

Il Giudice Sportivo,

esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla "S.S.D. GROUP C. CASTELLO" OSSERVA la società reclamante chiede sia ritenuta irregolare la gara di cui all'oggetto e sia inflitto alla "MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902" il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara. In punto di fatto la "S.S.D. GROUP C. CASTELLO" deduce che: - il 6 settembre 2009 veniva disputata la gara "S.S.D. GROUP C. CASTELLO" - "MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902" valevole per la I^ giornata del Campionato di SERIE "D", GIRONE "E"; - nella circostanza la "MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902" schierava, con la maglia n. 10, il calciatore SALA MAURIZIO al quale, nella stagione 2008/2009, in relazione alla gara valevole per il I° turno di COPPA ITALIA disputatasi il 31 agosto 2008 tra "SANGIMIGNANO" e "GAVORRANO" (società, quest'ultima, nelle cui file all'epoca il predetto calciatore militava) era stata inflitta, per recidività in ammonizioni, la sanzione della squalifica per una giornata con C.U. n. 9 del 3 settembre 2008; - la partecipazione del calciatore squalificato alla gara "GAVORRANO" - "MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902", valevole quale I° turno di COP PA ITALIA, STAGIONE 2009/2010, disputatasi il 30 agosto 2009 aveva determinato per la "MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902" la punizione sportiva della perdita della gara giusto C.U. n. 8 del 9 settembre 2009, nonchè la eliminazione dalla competizione di COPPA ITALIA, stagione 2009/2010. TANTO PREMESSO la "S.S.D. GROUP C. CASTELLO" rileva, in punto di diritto, che non potendo il SALA scontare la squalifica nella COPPA ITALIA 2009/2010, per essere stata la "MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902", sua attuale squadra di appartenenza, eliminata dalla competizione, la sanzione avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza, avrebbe cioè dovuto essere scontata proprio nella gara di cui all'oggetto. Il reclamo è fondato. La soluzione della questione prospettata dalla società reclamante è da ricercarsi nel combinato disposto degli articoli 19, comma 11, e 22, comma 6, C.G.S. Il primo dei succitati articoli dispone che le sanzioni della squalifica per uno o più giornate inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella medesima competizione (art. 19, comma 11.1 C.G.P.). Tale principio deve però essere armonizzato con quanto prescritto dall'art. 22, comma 6, C.G.S.: qualora, come nel caso di specie, il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società e questa non partecipi più a quella competizione in relazione alla quale la sanzione stessa fu inflitta, la squalifica va scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società. La deroga al principio di cui all'art. 19, comma 11.1 C.G.S., è determinata dalla esigenza di evitare che, a causa della mancata partecipazione della nuova società alla stessa competizione (COPPA ITALIA) nel corso della quale si è disputata la gara in cui venne inflitta la sanzione, il provvedimento di squalifica del calciatore non abbia più alcuna possibilità di essere scontato. Diversamente opinando il principio della "certezza della esecuzione della sanzione" sarebbe del tutto vanificato con riflessi negativi sul regolare svolgimento delle competizioni alle quali, per un tempo che potrebbe essere addirittura indefinito, si troverebbero a partecipare calciatori colpiti dalla sanzione della squalifica, P.Q.M. in accoglimento del reclamo, letto l'art. 17, comma 5, C.G.S. DELIBERA - di infliggere alla "MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902" la punizione sportiva della gara di cui all'oggetto con il seguente punteggio: "S.S.D GROUP C. CASTELLO" - "MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902" 3 - 0;

-  di non addebitare la tassa di reclamo.

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